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Infortunio sul lavoro: chi è responsabile?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4106 del 03 Febbraio 2011, afferma un principio importante in materia di responsabilità dei datori di lavoro per infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un datore di lavoro condannato per un infortunio occorso ad un operaio caduto da una scala ritenuta non sicura, stabilisce che il datore di lavoro e legale rappresentante di un’azienda che operi in più sedi, non è responsabile dell’infortunio del dipendente qualora il direttore dello stabilimento, in cui è accaduto l’evento lesivo, abbia i poteri di decisione e di spesa sufficienti ad evitare l’incidente.

Si legge nella sentenza: “nei precedenti gradi di giudizio è stata ritenuta sussistente la responsabilità del datore di lavoro principalmente sulla base del mancato accertamento della presenza di una delega, della mancata nomina di un responsabile della sicurezza e della circostanza che il direttore dello stabilimento non poteva essere considerato datore di lavoro dal momento che aveva un potere di spesa limitato alle sole situazioni di emergenza”.

La Cassazione, però, rileva che, oltre ai poteri legati all’emergenza, il direttore di stabilimento ha il potere di far fronte alle spese di modesta entità, ed è, quindi, obbligato a titolo originario per quegli interventi rientranti nel proprio potere di spesa e nella propria autonomia, come nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte.

La Corte ha preferito far prevalere il criterio sostanziale, in quanto nell’azienda in questione, come in molte altre aziende di grandi dimensioni, è frequente che la figura del datore di lavoro non coincida con quella di colui che è in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda, ed ha ritenuto che le responsabilità relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro debbano essere attribuite a quest’ultimo.

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione, opera una distinzione tra datore di lavoro in senso giuslavoristico e datore di lavoro in senso prevenzionale, con la conseguenza che il direttore di uno stabilimento ben può essere considerato datore di lavoro, ai fini della sicurezza, quando gli vengano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie idonei ad assolvere agli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
A cura dell’Ufficio Stampa di Ebinaspri
(Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato
)

 

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