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Stress da lavoro correlato e valutazione dei rischi

Ennesimo adempimento a carico dei datori di lavoro a decorrere dal 31 dicembre 2010: da tale data, infatti, scatta l’obbligo per tutte le aziende pubbliche e private di operare una valutazione dei rischi sullo stress da lavoro correlato.

Il concetto di stress da lavoro correlato è stato introdotto dall’Accordo Europeo sullo stress da lavoro dell’8 ottobre 2004, in seguito recepito dal D.Lgs 81/08, e si può definire come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) afferma che la previsione dello stress da lavoro correlato debba essere inclusa nella valutazione obbligatoria dei rischi sui luoghi di lavoro e, come tale, debba essere eseguita dal datore di lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il coinvolgimento del medico competente, e in seguito al parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Valutare i rischi dello stress da lavoro correlato significa analizzare determinati indicatori specifici al fine di accertare l’eventuale esistenza di condizioni organizzative che determinano fattori di stress.
Tale valutazione si compone di due fasi, una preliminare e sempre necessaria, e l’altra solo eventuale, da attivare qualora siano rilevati elementi di rischio e le misure adottate sino a quel momento risultino inefficaci.
La prima fase, come si legge in apposita circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010, consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili e, ove possibile, numericamente misurabili che si possono ricondurre ai seguenti tre campioni:

- Eventi sentinella, ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti sanzioni e segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;

- Fattori di contenuto del lavoro, ad esempio: ambiente  e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;

- Fattori di contesto del lavoro, ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera e comunicazione.
 
Se da questa prima analisi non emergono elementi di rischio, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà tenuto unicamente a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio.
Nel caso in cui, invece, si rilevino elementi di rischio, sarà necessario pianificare e adottare opportuni interventi correttivi quali interventi organizzativi, procedurali, tecnici, comunicativi o formativi; se ciò dovesse risultare inefficace, sarà necessario passare ad un’ulteriore fase di “valutazione approfondita” nella quale si procederà ad una valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso differenti strumenti quali questionari e focus group o, nel caso di aziende fino a 5 dipendenti, coinvolgendo in maniera diretta il lavoratore con incontri o riunioni.
Alcune agevolazioni sono previste dallo stesso Testo Unico sulla Sicurezza per datori di lavoro che impiegano fino a 10 lavoratori, questi, infatti, per il periodo iniziale ma comunque non oltre il 30 giugno 2012 possono procedere ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Questa facilitazione risulta particolarmente opportuna in quanto rappresenta un enorme vantaggio per i piccoli imprenditori che si devono destreggiare in un mercato del lavoro come nostro già molto regolamentato.
 
 
A cura dell’Ufficio Stampa di Ebinaspri
(Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato)

 

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