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Apprendistato: proroga in caso di assenza prolungata

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di apprendistato, questa volta fornendo chiarimenti sulla data di scadenza dello stesso in caso di assenza prolungata dell’apprendista.
L’apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, attraverso il quale l’imprenditore si obbliga ad impartire, o far impartire, all’apprendista assunto la formazione necessaria per conseguire una determinata qualifica; sia il lavoro che l’insegnamento impartito in virtù di tale contratto devono essere effettivi e non considerare i periodi di inattività come, ad esempio, la malattia. La Cassazione, con sentenza 20357/2010, chiarisce, però, che qualora il datore di lavoro ritenga di dover sospendere l’apprendistato per il periodo corrispondente alla malattia, spostando la scadenza pattuita ad altra data, debba comunicarlo all’apprendista prima della scadenza stessa spiegando le ragioni di tale scelta ed indicando in maniera chiara la nuova data di scadenza.

Il datore di lavoro non può, quindi, comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un certo periodo; nel caso la comunicazione di proroga non fosse tempestiva, infatti, il contratto di apprendistato diventerebbe a tempo indeterminato e l’eventuale
recesso al termine della nuova scadenza verrebbe considerato licenziamento illegittimo.

L’Ufficio Stampa Ebinaspri
(Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato)

 

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