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| Tutela del consumatore e Made in Italy |
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La Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di “made in italy” . La disciplina giuridica del “Made in Italy” è un fenomeno estremamente complesso; ciò in conseguenza dei profondi cambiamenti, legati alla delocalizzazione dei processi produttivi, che negli ultimi anni hanno interessato l’organizzazione industriale nel nostro paese. La Suprema Corte, con sentenza n. 37818 del 25 ottobre 2010, ha avuto modo di pronunciarsi a seguito di una pronuncia della Corte D’Appello di Genova. I Giudici di secondo grado avevano condannato un imprenditore italiano per aver presentato alla dogana dei portafogli realizzati in Cina con pelle italiana e recanti la dicitura “Vera Pelle Italy” impressa sulla pelle, e, in un piccolo adesivo in un angolo, la scritta “Made in P.R.C.”, sostenendo, a sostegno della propria tesi, che la scritta impressa sulla pelle potesse ingenerare confusione circa il luogo di effettiva produzione del prodotto, non essendo sufficiente a fare chiarezza l’indicazione riportata sull’adesivo. La Corte di Cassazione, dopo attenta analisi della normativa vigente in materia, ha rilevato, però, che non esiste alcun obbligo per l’imprenditore di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto e non commette reato se indicando la provenienza italiana del materiale, se ciò corrisponde al vero. L’obbligo di fornire l’indicazione circa l’origine estera del prodotto sussiste solo in caso di utilizzo di un marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana; anche in tal caso, comunque, non è indispensabile l’indicazione del paese di fabbricazione ma sono sufficienti informazioni sull’origine estera del prodotto che garantiscano da eventuali fraintendimenti circa sula reale origine del prodotto. Nel caso che ci occupa, stabilisce la Corte, sui portafogli non è stato apposto alcun marchio e, per di più, l’indicazione “Vera Pelle Italy” riportata sulla merce corrisponde al vero e non è certamente indirizzata a fornire indicazioni sul luogo di fabbricazione dei prodotti. Se ciò non dovesse bastare a rappresentare correttamente la realtà dei fatti, comunque, si rileva che è stato adeguatamente riportato anche il luogo di produzione; ne consegue, conclude la Corte, che La condanna inflitta all’imprenditore, debba essere annullata perché il fatto non sussiste. A parere dello scrivente permane ancora troppa confusione tra ciò che può definirsi interamente italiano e ciò che lo è solo in parte e chi ne pagherà le conseguenze saranno i consumatori e gli imprenditori italiani che, nonostante le difficoltà, cercano di mantenere l'intero processo produttivo in Italia.
A cura dell’Ufficio Stampa |


