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Rapporti tra apprendistato e titolo di studio di scuola superiore

Ancora un’importante pronuncia della Cassazione in tema di apprendistato professionalizzante.

La Corte, interpellata in relazione ad una controversia di natura contributiva sorta tra INPS ed un geometra, erroneamente assunto, secondo l’INPS, con contratto di apprendistato ha avuto modo di affermare il nuovo principio.
Con sentenza n. 19834/2010 è stato infatti dichiarato che il contratto di apprendistato non possa essere utilizzato per lavoratori adibiti a mansioni corrispondenti al diploma conseguito a scuola.
I Giudici della Corte, continuando nella definizione del caso, affermano che, se è vero che esiste una legge che astrattamente consente la stipula di un contratto di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio superiore, è ancor più vero che non è possibile prescindere totalmente dal contenuto del rapporto. La legittimità del contratto, quindi, deve essere valutata avendo riguardo alle caratteristiche del caso concreto.
Sarà senz’altro possibile continuare a considerare validi i contratti di apprendistato per l’acquisizione di capacità professionali diverse da quelle conseguite con il diploma di studio ma è da escludere la possibilità di utilizzare questa forma contrattuale per qualsiasi rapporto di lavoro, indistintamente, al solo fine di ottenere le agevolazioni contributive ad essa collegate.

A cura dell’Ufficio stampa Ebinaspri
(Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato)

 

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