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INPS: istruzioni operative per avviare progetti di formazione o riqualificazione di attività produttiva
Lo scorso mese di agosto 2010 l’INPS, con messaggio n. 20810 del 06 agosto 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità operative da adottare in relazione al c.d. “Decreto Anticrisi” d.l. 78/09, art. 1, convertito in legge n. 102/09 e attuato con Decreto Interministeriale 49281/09 volto alla conservazione e riqualificazione delle risorse umane durante la sospensione del’attività lavorativa.
 
Nel d.l. 49281, è prevista la possibilità, per i lavoratori sospesi dal lavoro, di rientrare in azienda se inseriti in progetti di formazione e riqualificazione che possono includere attività produttiva di beni o servizi, purchè legata all’apprendimento. Si tratta di una misura sperimentale, valida fino alla fine dell’anno 2010.
Questa esperienza consente da un lato, al lavoratore, di accrescere le sue competenze e, dall’altro, all’azienda, di avere del personale già adeguatamente formato in caso di ripresa dell’attività produttiva.
Affinchè possa concretamente esserci un inserimento dei lavoratori in progetti di formazione e riqualificazione il datore di lavoro deve sottoscrivere un apposito accordo, o presso la Direzione generale tutela condizioni di lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) o, su delega del Direttore Generale, presso le direzioni regionali o provinciali del lavoro territorialmente competenti. Tale accordo dovrà essere sottoscritto dalle medesime rappresentanze sindacali e datoriali che eventualmente abbiano stipulato l’accordo per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale in essere.
La norma è applicabile ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria, a quelli in cassa integrazione straordinaria, a quelli in cassa integrazione guadagni in deroga, ai lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ed ai lavoratori sospesi di crisi aziendale che possono beneficiare  dell’indennità di occupazione per massimo 90 giorni.
Quando i lavoratori interessati siano gli stessi coinvolti dalla cassa integrazione guadagni in deroga e dal programma di sostegno al reddito e alle competenze di cui all’accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome, e si sia, quindi, in presenza di forme di sostegno che coinvolgano la Regione (o le Province Autonome), il suddetto accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma e deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici di tali Regioni e Province e quelli delle imprese di appartenenza dei lavoratori.
Il progetto deve essere elaborato a cura del datore di lavoro e deve prevedere in modo dettagliato il contenuto dell’attività di formazione, le modalità di svolgimento e la sua durata. Nulla si dice circa i requisiti per la figura del formatore; si pensa che questo sia dovuto al fatto che tale qualifica possa essere rivestita anche da personale interno all’azienda. Nulla si dice neppure sulla natura dell’attività produttiva che possa essere svolta dal lavoratore, lasciando il dubbio se possa essere quella di norma espletata.
Possono essere coinvolti nel progetto anche i lavoratori sospesi a orario ridotto, che possono così alternare la formazione alla normale attività produttiva.
Il Comunicato che qui ci occupa, precisa la tempistica di comunicazione dei dati essenziali all’INPS prevedendo che: “entro 30 giorni dalla firma dell’accordo il datore di lavoro debba comunicare, all’ufficio INPS che eroga i trattamenti di sostegno al reddito, i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti”.
A conclusione dei progetti verrà inviata ai soggetti coinvolti negli accordi un resoconto relativo all’avvenuta realizzazione del progetto, ai lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.
Il trattamento economico del lavoratore coinvolto in tale progetto prevede la corresponsione, a titolo retributivo, di un importo pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria spettante, tale importo è a carico del datore di lavoro mentre l’INPS provvede ad accantonare, per ogni lavoratore, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore stesso.
Si tratta, dunque, di uno strumento, certamente utile, che permette all’impresa di reintegrare il proprio personale senza gravare troppo sul bilancio aziendale.
 
a cura di Federica Fiorini
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