Home Notizie Federpmi Apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale: il punto dopo la sentenza 176/2010 della Corte Costituzionale
Apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale: il punto dopo la sentenza 176/2010 della Corte Costituzionale

L’apprendistato è un particolare rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire, o a far impartire, all’apprendista assunto, gli insegnamenti necessari perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato ed utilizzare l’opera nell’impresa medesima.
L’apprendistato professionalizzante, istituito con il D.Lgs 276/2003, assieme all’apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione e all’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, è la tipologia più vicina a quello tradizionale ed è stipulato per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed una acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali.

Secondo quanto previsto al comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto di alcuni principi direttivi quali: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Con la legge 80/2005 era stato poi introdotto il comma 5 bis, in base al quale “fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Veniva, da ultimo, introdotto, con l’art. 23 d.l. 112/2008, il comma 5 ter secondo il quale “in caso di formazione esclusivamente aziendale, la determinazione dei profili formativi, nonché la definizione di formazione esclusivamente aziendale veniva rimessa integralmente ai contratti collettivi o agli enti bilaterali”.
Già in passato la Corte Costituzionale si è dovuta occupare dell’effettivo riparto delle competenze fra Stato e Regioni e proprio in relazione all’ importanza che la formazione riveste nel contratto di apprendistato la Corte aveva operato una distinzione fra formazione pubblica e formazione aziendale.
La competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione ed istruzione professionale concerne la formazione pubblica che viene impartita sia in istituti scolastici a ciò destinati sia mediante strutture proprie o in organismi privati con cui sono stati stipulati accordi.
La formazione che viene impartita dai privati datori di lavoro, quale controprestazione, oltre alla retribuzione, agli apprendisti è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato in quanto rientra nel c.d. “ordinamento civile” che ai sensi dell’art. 117 Cost. è una delle materie di competenza esclusiva dello Stato.
La Corte, però, ha poi precisato che: “se è vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, ed è quindi considerata di competenza dello Stato, mentre spetta alle regioni ed alle province autonome disciplinare la formazione pubblica, è necessario ricordare che nell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono nettamente separate tra di loro e occorre, quindi, tener conto di tali interferenze”.
Proprio la mancata attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni ha portato la Corte a doversi pronunciare nuovamente sul riparto di competenze tra le stesse, a seguito del ricorso presentato da nove Regioni: Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 2010 n. 176 ha riconosciuto la parziale illegittimità del comma 5 ter, perché ritenuto lesivo delle competenze regionali in materia di formazione. Secondo la previsione del suddetto comma, “in caso di formazione esclusivamente aziendale non opererebbe  quanto previsto dal co. 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sarebbero  rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definirebbero la nozione di formazione aziendale e determinerebbero per ciascun profilo formativo la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Praticamente, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante risulterebbe affidata INTEGRALMENTE alla contrattazione collettiva”. La Corte ha ritenuto, invece, che l’affermazione della contrattazione collettiva, quale unica fonte per la regolamentazione della formazione esclusivamente aziendale, non abbia tenuto conto delle strette interrelazioni che sussistono necessariamente tra formazione esterna ed interna.
Il nuovo testo del comma 5 ter, in seguito al ricorso delle nove regioni, risulta così modificato: “in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano per ciascun profilo formativo la durata e le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”. Praticamente viene eliminata la dicitura “definiscono la nozione di formazione aziendale”, riaffermando il ruolo delle regioni in funzione di stimolo e di controllo dell’attività formativa.
Nel ragionamento sottostante alla logica della Corte c’è sicuramente il fatto che nell’apprendistato il giovane apprendista acquisisca crediti formativi da utilizzare nel proprio percorso scolastico, ma, a questo punto, è necessario evidenziare un aspetto molto importante che caratterizza l’apprendistato professionalizzante rispetto agli altri 2 tipi esistenti: l’apprendistato professionalizzante promette al lavoratore una qualificazione professionale, cioè un accrescimento di competenze senza alcun valore di titolo di studio o credito formativo, mentre solo gli altri attribuiscono una qualifica professionale riconosciuta nei percorsi di istruzione.
 Pertanto, in caso di formazione esclusivamente aziendale, a parere della scrivente, il controllo regionale sull’apprendistato parrebbe doversi limitare ad una sorta di comparazione tra i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, e quelli istituiti dalla normativa regionale, senza l’aggiunta di percorsi formativi pubblici esterni che esulino da quelli previsti dalla contrattazione collettiva in quanto, nel caso si operasse in tal senso, non si potrebbe nemmeno più parlare di formazione esclusivamente aziendale.
Resta salva, invece, l’altra contestazione sollevata dalle nove regioni proponenti il ricorso, ovvero la durata dei contratti di apprendistato. L’art. 23 del d.l. 112/2008, infatti, al comma 1 aveva previsto la soppressione della durata minima del contratto di apprendistato, prevista nel termine di 2 anni nell’originaria formulazione dell’art. 49 comma 3 del D.Lgs 276/2003. Secondo la Corte questa obiezione non è fondata in quanto non vengono ridotti automaticamente i tempi della formazione professionale, semplicemente si attribuisce la facoltà di concludere contratti fino a due anni se ciò risulta funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo, senza eliminare la possibilità di concluderne anche di durata superiore. Non viene lesa la competenza della regioni che possono contribuire alla disciplina della formazione professionale dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate caratteristiche professionali, una durata del contratto non inferiore ai due anni.
 
Federica Fiorini

 

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